In un post precedente abbiamo parlato delle agevolazioni fiscali destinate a chi ristruttura casa. Nello specifico, abbiamo menzionato il Decreto Rilancio e ciò che la norma prevede sugli interventi di ristrutturazione fini al risanamento degli immobili. Come già detto, questa legge porta dei grandi vantaggi, perché chi completa i lavori di manutenzione entro la fine del 2021 potrà godere di una detrazione Irpef del 50%. Ma il Decreto Rilancio contiene molte altre novità, come la proroga del Superbonus 110%.
Il Superbonus 110% è una misura fiscale unica. Questo incentivo, infatti, va a sommarsi ai già esistenti Sismabonus ed Ecobonus e, di fatto, il potenzia. In particolare, il Superbonus offre una detrazione Irpef del 110% a chi esegue dei lavori edili per la riqualificazione sismica ed energetica.
L’agevolazione è applicabile sia alle abitazioni unifamiliari sia ai condomini. Ciò che cambia sono unicamente le scadenze. Nel caso di edificio unifamiliare, il termine per richiedere l’accesso alla misura fiscale è il 30 giugno 2022. Per quanto riguarda i condomini, invece, le tempistiche sono più lunghe e i proprietari possono fare richiesta fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, si può richiedere il Superbonus anche quando vengono effettuati dei lavori di ristrutturazione su parti comuni a più unità immobiliari. In questo caso, però, sarà necessario completare il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022.
Le tipologie di interventi coperte dal Superbonus sono due, ovvero i lavori trainanti, che sono i principali e quelli trainati. Del primo gruppo fanno parte i lavori inerenti:
Gli interventi trainati sono di minore entità. In questa casistica ricadono i lavori per:
Poco fa abbiamo menzionato il fatto che i lavori trainanti siano i più importanti. Ti stai chiedendo cosa significa nello specifico? Che è possibile usufruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione trainati solo nel caso in cui vengano effettuati in concomitanza con uno degli interventi trainanti.
Il decreto-legge ha introdotto una grande innovazione nel mondo edile. In particolare, grazie a questa norma, è ora possibile scegliere se usufruire della agevolazione Irpef o di altri incentivi. Le alternative alla detrazione sono:
ovvero uno sconto praticato direttamente dai fornitori o da chi realizza i lavori;
in questo caso, si cede il proprio credito d’imposta a un soggetto terzo. Il contribuente può cedere tale aliquota alla ditta che si occupa dei lavori, a un istituto di credito o a un privato.
In un post precedente abbiamo parlato delle agevolazioni fiscali destinate a chi ristruttura casa. Nello specifico, abbiamo menzionato il Decreto Rilancio e ciò che la norma prevede sugli interventi di ristrutturazione fini al risanamento degli immobili. Come già detto, questa legge porta dei grandi vantaggi, perché chi completa i lavori di manutenzione entro la fine del 2021 potrà godere di una detrazione Irpef del 50%. Ma il Decreto Rilancio contiene molte altre novità, come la proroga del Superbonus 110%.
Il Superbonus 110% è una misura fiscale unica. Questo incentivo, infatti, va a sommarsi ai già esistenti Sismabonus ed Ecobonus e, di fatto, il potenzia. In particolare, il Superbonus offre una detrazione Irpef del 110% a chi esegue dei lavori edili per la riqualificazione sismica ed energetica.
L’agevolazione è applicabile sia alle abitazioni unifamiliari sia ai condomini. Ciò che cambia sono unicamente le scadenze. Nel caso di edificio unifamiliare, il termine per richiedere l’accesso alla misura fiscale è il 30 giugno 2022. Per quanto riguarda i condomini, invece, le tempistiche sono più lunghe e i proprietari possono fare richiesta fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, si può richiedere il Superbonus anche quando vengono effettuati dei lavori di ristrutturazione su parti comuni a più unità immobiliari. In questo caso, però, sarà necessario completare il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022.
Le tipologie di interventi coperte dal Superbonus sono due, ovvero i lavori trainanti, che sono i principali e quelli trainati. Del primo gruppo fanno parte i lavori inerenti:
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